Nella bozza del 7 agosto 2024 del testo “Rafforzare la cooperazione internazionale per combattere determinati crimini commessi tramite sistemi di informazione e comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico di crimini gravi”, all’art. 14 si legge: “In conformità con le proprie leggi nazionali e in linea con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati possono adottare misure per escludere la criminalizzazione di:
(a) Comportamenti da parte di minori per materiale auto-generato che li raffigura; oppure
(b) La produzione, la trasmissione o il possesso consensuale di materiale descritto nei paragrafi 2 (a) a (c) di questo articolo, laddove la condotta rappresentata sia legale secondo la legge nazionale e il materiale sia mantenuto esclusivamente per l’uso privato e consensuale delle persone coinvolte”.
Il paragrafo 2 citato afferma: “Ai fini di questo articolo, il termine “materiale di abuso sessuale o di sfruttamento sessuale di minori” deve includere materiale visivo e può comprendere contenuti scritti o audio che raffigurano, descrivono o rappresentano qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni:
(a) Impegnata in attività sessuale reale o simulata;
(b) In presenza di una persona che svolge attività sessuali;
(c) Le cui parti sessuali sono mostrate principalmente per scopi sessuali“
Sono perplesso di fronte a questa proposta che può aprire scenari pericolosi basati su un presunto “consenso” del minore nei confronti del pedofilo e che favorisce l’autoproduzione di pedopornografia da parte dei minori stessi. Normalmente questo avviene a scopo commerciale: la ragazzina che si espone e vende la sua immagine, inconsapevole dei danni che provoca sugli altri e su stessa.
Michele Crudele